Approvata dall'Assemblea
Generale dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948.
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, i loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
considerato che il disconoscimento
ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile
che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
considerato che i popoli Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli stati membri
si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto
e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per
la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
PROCLAMA
la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale
ed internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto
fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo,
o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudele, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei sui diritti e dei suoi doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od ommissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici
o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a
far parte di un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità di governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.