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La legge 248 del 2000 ha introdotto la reclusione per coloro che
duplicano anche a fini personali il software. Invece con la introduzione dell'articolo 171 bis legge n. 518/1992, il legislatore disponeva: Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione medesimi programmi, è soggetto alle pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.... Norma che ha subito mutamenti con l'ultima riforma del 2000, con la quale l'articolo 171 bis è stato riformulato come segue: Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da L. 5.000.000 (2.582,28 €) a L. 30.000.000 (15.493,71 €) .. Cosa è cambiato? Una parola, ovvero dal termine "lucro" - adottato nella prima versione legislativa - si è passati a quello di "profitto" posto nella normativa odierna. Conseguenza è che se con "lucro" il legislatore intendeva punire solo coloro i quali dalle condotte di duplicazione, riproduzione, vendita, ecc., traessero un vantaggio patrimoniale, con "profitto" la punibilità si estende anche a coloro che dalla duplicazione traggono un vantaggio "casalingo", ovvero un semplice risparmio evitando di acquistare un originale del programma. Parliamo in termini pratici, e portiamo esempi concreti da ricercarsi nelle pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni. Iniziamo dal 1996, quando un Pretore di Cagliari, assolveva l'imputato accusato di duplicazione abusiva di software ad uso personale, motivando che:
il termine lucro di cui all'art. 171 bis, indica
esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale
consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide
in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato
ben più ampio in quanto il profitto può implicare sia
il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale,
che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni
di un soggetto. Dello stesso avviso un Giudice di Bologna, che nel 1998
assolveva un imprenditore nella cui azienda erano stati utilizzati software
duplicati abusivamente. Palese dunque la portata punitiva circoscritta al conseguimento di utili dell'art. 171 bis legge diritto d'autore, sino alla riforma del 2000. Ad oggi sanzionando coloro che duplicano software con finalità di profitto, il legislatore intende punire tutti coloro che duplicheranno abusivamente traendo un vantaggio di qualsiasi natura, che sia risparmio o semplice vantaggio morale. Subirà un processo penale il minorenne che duplicherà un gioco dall'amico, lo studente che duplicherà un programma di ricerca, l'adulto che mostrerà in ufficio un programma che ha in originale a casa (ricordiamo che l'unica copia di programma che può essere effettuata per legge, è la copia di sicurezza, che deve comunque trovare una collocazione precisa e non deve essere avviata nel computer salvo perdita o deterioramento dell'originale). Inoltre, chi acquisterà o riceverà software
duplicato non contrassegnato SIAE, potrà incorrere nel reato
di ricettazione di software abusivo. La ricettazione è un reato consistente nell'acquistare, ricevere o occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, cose provenienti da un qualsiasi delitto. Avendo il legislatore parificato la duplicazione a scopo di profitto ad un delitto, coloro che ricevono un programma già duplicato abusivamente potrebbero essere accusati di ricettazione e rischiare la reclusione da due ad otto anni e con una multa da L. 1.000.000 (516,45 €) a L. 20.000.000 (10.329,14 €) salvo trattarsi di reato di particolare tenuità (ricevere una sola copia di un cd, ad esempio, "restringe" la pena della reclusione sino a sei anni e la multa sino a L. 1.000.000 (516,45 €). Non è il caso di allarmarsi, ma forse di fare più
attenzione perché le politiche del mercato hanno prodotto una
limitazione notevole nei confronti dei privati che hanno in buona fede
duplicato un software, addirittura esponendoli alla reclusione quando
più logico ed equo poteva essere semplicemente concedere una
maggiore tutela risarcitoria a coloro che subiscono menomazioni economiche
dalla abusiva duplicazione dei programmi per elaboratore. |